Sez. 1, Sentenza n. 3287 del 06/10/1976 (Rv. 382077 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - A TALUNO SOLTANTO DI UNA PLURALITA DI CONDEBITORI - INOPPONIBILITA AGLI ALTRI COOBBLIGATI - DIRITTO DI REGRESSO - SALVAGUARDIA - MEZZI ESPERIBILI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - A TALUNO SOLTANTO DI UNA PLURALITA DI CONDEBITORI - INOPPONIBILITA AGLI ALTRI COOBBLIGATI - DIRITTO DI REGRESSO - SALVAGUARDIA - MEZZI ESPERIBILI.*
L'accertamento tributario (nella specie, di imposta suppletiva di successione), qualora sia stato notificato a taluno soltanto dei condebitori d'imposta (nella specie, coeredi), e dall'amministrazione inopponibile nei confronti degli altri coobbligati, ma pienamente valido ed efficace nei confronti del primo. Questi, al fine di far valere l'accertamento nei rapporti interni con i coobbligati, e, quindi, di salvaguardare il proprio diritto di regresso, puo avvalersi dei mezzi di cui dispone ogni debitore solidale per rendere opponibili ai condebitori gli aventi che intervengono fra lui ed il creditore (comunicazione di data certa, intimazione stragiudiziale, proposizione di domanda condizionale, chiamata nel giudizio instaurato nei confronti dell'amministrazione). (Conf 2580/73, mass n 366045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 66 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)