Sez. 1, Sentenza n. 1621 del 11/03/1980 (Rv. 405210 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - ACCERTAMENTO DI MAGGIORE IMPONIBILE NOTIFICATO NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONTRIBUENTI COOBBLIGATI - DECORSO DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE ANCHE PER GLI ALTRI - ESCLUSIONE PER EFFETTO DELLA SENTENZA N 48 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VALIDITA ED EFFICACIA DELL'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - PERSISTENZA - AZIONE DI REGRESSO - ESPERIBILITA - MEZZI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - ACCERTAMENTO DI MAGGIORE IMPONIBILE NOTIFICATO NEI CONFRONTI DI UNO SOLO DEI CONTRIBUENTI COOBBLIGATI - DECORSO DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE ANCHE PER GLI ALTRI - ESCLUSIONE PER EFFETTO DELLA SENTENZA N 48 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VALIDITA ED EFFICACIA DELL'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE - PERSISTENZA - AZIONE DI REGRESSO - ESPERIBILITA - MEZZI.*
In tema di accertamento tributario, la dichiarazione di incostituzionalita degli artt 20 e 21 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 (sentenza della Corte costituzionale n 48 del 1968), nella parte in cui, a seguito di accertamento di maggiore imponibile notificato nei confronti di uno solo dei contribuenti coobbligati, comportava il decorso del termine d'impugnazione anche per gli altri, non osta, in applicazione dei principi generali in materia di solidarieta passiva, a che quell'accertamento sia pienamente valido ed efficace nei confronti del destinatario della notificazione, il quale, al fine di salvaguardare il proprio diritto di regresso, puo avvalersi dei mezzi di cui dispone ogni debitore solidale per rendere opponibili ai coobbligati gli eventi che intervengono fra lui ed il creditore (comunicazione di data certa, intimazione stragiudiziale, proposizione di domanda condizionale, chiamata nel giudizio instaurato dal creditore). (V 1503/78, mass n 390886; (V 3287/76, mass n 382077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)