Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 27/02/1986 (Rv. 444716 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - REQUISITI - VENDITA DI UN BENE AD UN PREZZO INFERIORE AL SUO VALORE VENALE - ANIMUS DONANDI - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE - REQUISITI - VENDITA DI UN BENE AD UN PREZZO INFERIORE AL SUO VALORE VENALE - ANIMUS DONANDI - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Nel negotium mixtum cum donatione la liberalità è attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso, producente, in concomitanza con l'effetto diretto ad esso proprio, l'effetto indiretto dello arricchimento senza corrispettivo - animo donandi - del destinatario della liberalità. Pertanto, la vendita di un bene ad un prezzo inferiore al suo valore venale configura un negotium mixtum cum donatione ove, accanto alla duplice componente onerosa e di liberalità del negozio, sia accertata anche, in riferimento alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo pattuito, la coscienza, nell'alienante, di dare una cosa di valore economicamente maggiore del corrispettivo convenuto a titolo di prezzo, e, quindi, l'intenzione di attribuire gratuitamente tale maggior valore (animus donandi). (V 6723/82, mass n 424363; (V 3661/75, mass n 377870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)