Sez. 3, Sentenza n. 15183 del 19/07/2005 (Rv. 586114 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Costituzione in giudizio di più parti con lo stesso difensore - Legittimità - Limiti - Conflitto di interessi - Conferimento della procura - Limite intrinseco - Inottemperanza - Violazione deghli artt. 24 e 11 Cost. - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La costituzione in giudizio di più parti, eventualmente in conflitto tra loro, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito il mandato con unico atto sottoscritto da tutti, costituisce limite intrinseco al conferimento della procura, attesa l'impossibilità per il difensore di svolgere allegazioni, richieste e deduzioni nei reciproci rapporti a favore di taluno e contro altri. La violazione di tale limite è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che essa investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati, anche se, nel giudizio d'impugnazione, non necessariamente comporta la nullità dell'intero atto di gravame, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)