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Sez. 3, Sentenza n. 3663 del 21/02/2006 (Rv. 587511 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Assicuratore e assicurato convenuti nel medesimo giudizio - Nomina di un unico difensore per entrambe le parti - Conflitto reale e potenziale di interessi - Configurabilità - Condizioni - Divergenza potenzialmente parziale di posizione - Sufficienza ai fini della predicabilità del conflitto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587511-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

In tema di rapporto tra assicurato ed assicuratore che siano convenuti nel medesimo giudizio ed abbiano nominato un unico procuratore, è astrattamente configurabile un conflitto di interessi tutte le volte in cui le pretese risarcitorie di parte danneggiata esorbitino dal massimale di polizza e la mancata, tempestiva messa a disposizione di tale massimale da parte della compagnia sia fonte di obbligazione risarcitoria a carico del danneggiante assicurato. Tuttavia, poiché è da escludere che l'accettazione del difensore unico da parte del danneggiato manifesti la di lui volontà di non far valere nel processo il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre i limiti del massimale, in assenza di accordi che regolino i rapporti tra le parti sul punto, la fattispecie del conflitto di interesse può dirsi realizzata anche in caso di conflitto meramente potenziale a condizione che vi sia un collegamento con il particolare rapporto esistente tra le parti e sia riferito alla complessiva consistenza giuridica della lite, senza che sia sufficiente ad integrare il conflitto la mera eventualità che uno solo degli aspetti della controversia veda contrapposta la posizione processuale delle parti, che siano invece sotto tutti gli altri aspetti in consonanza di interessi per l'ottenimento di una medesima favorevole pronuncia. (Nella specie, relativa a responsabilità da circolazione stradale, la S.C. ha escluso, correggendo la motivazione della sentenza di merito, che la divergenza parziale relativa alla responsabilità ultramassimale desse luogo a una situazione di conflitto tra assicuratore ed assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)