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Sez. 2, Ordinanza n. 10004 del 20/10/1997 Ud. (dep. 08/11/1997) Rv. 209014 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" | Del pubblico ministero - Sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" sul presupposto della mancata identificazione dell'imputato - Denuncia di violazione di norme non assistite da sanzione processuale - Sostanziale denuncia di vizio della motivazione - Conversione del gravame in appello - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209014-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM"

Poiché con il ricorso "per saltum" non può essere denunciato il vizio della motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertita in appello, ai sensi dell'art. 569, terzo comma, cod. proc. pen., l'impugnazione del pubblico ministero proposta direttamente in sede di legittimità avverso la sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato con la formula <<per non aver commesso il fatto>>, sul presupposto del mancato accertamento della sua reale identità; e ciò in quanto la violazione delle norme del codice di rito sulla identificazione dell'imputato o dell'indagato (artt. 66 e 349) non comporta nessuna delle sanzioni processuali (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza) che devono caratterizzare, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., le disposizioni la cui violazione consente la denuncia degli "errores in procedendo", ma si risolve bensì in un vizio di logicità della motivazione il quale non può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione se non vi sia stato, per le sentenze appellabili, anche il secondo giudizio di merito. (Nella specie il ricorrente, dedotta la violazione degli artt. 66 e 349 cod. proc. pen., aveva altresì testualmente affermato che <<l'illogica presunzione ventilata dal pretore stravolge i normali criteri di giudizio>>)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 349, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)