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Sez. 3, Sentenza n. 21500 del 07/11/2005 (Rv. 584446 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Possibilità legale di esercizio del diritto - Rilevanza - Semplice impedimento soggettivo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584446-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)