Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 17/05/1972 (Rv. 358173 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - ATTENDIBILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - ATTENDIBILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Spetta al giudice di merito, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando cio nel suo potere discrezionale a norma del citato art 116 cod proc civ. (Conf 2424'70 mass n 348672).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)