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Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 17/05/1972 (Rv. 358173 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - ATTENDIBILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358173-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE - ATTENDIBILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Spetta al giudice di merito, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere fra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, rientrando cio nel suo potere discrezionale a norma del citato art 116 cod proc civ. (Conf 2424'70 mass n 348672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)