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Sez. 3, Sentenza n. 781 del 20/03/1973 (Rv. 363036 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363036-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilita, e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e stabilire, infine, se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni, rientrando tutto cio nel suo potere discrezionale a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 1500/72, mass n 358173; 520/69, mass n 338653).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)