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Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 11/06/1968 (Rv. 333780 - 01)

TITOLI DI CREDITO - LEGITTIMAZIONE - TITOLI ALL'ORDINE- MERO POSSESSORE - INVERSIONE DELL'ONERE DI PROVA - PREVISTO DALL'ART. 1988 COD.CIV. - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL POSSESSORE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333780-01

TITOLI DI CREDITO - LEGITTIMAZIONE - TITOLI ALL'ORDINE- MERO POSSESSORE - INVERSIONE DELL'ONERE DI PROVA - PREVISTO DALL'ART. 1988 COD.CIV. - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL POSSESSORE - ESTREMI.*

L'inversione dell'Onere probatorio viene prevista dall'art. 1988 cod. civ. soltanto a favore di colui al quale e fatta la promessa di pagamento promessa che, nei titoli cambiari presi in considerazione al di fuori della disciplina della circolazione propria, puo ravvisarsi soltanto tra emittente e prenditore e fra girante e suo immediato giratario. Non puo aversi, pertanto, inversione dell'Onere della prova a favore del mero possessore di un titolo di credito all'ordine che non risulta ne prenditore ne giratario. Mentre l'art. 1988 cod.civ. presuppone che sia provata dal promissario l'esistenza della promessa di pagamento, invertendo l'Onere probatorio soltanto circa la causa, della promessa medesima, nel caso di mero possesso di titoli di credito all'ordine, per essere legittimato a pretendere la prestazione, il possessore, la cui posizione di promissario non risulta dal documento, deve cominciare a provare la promessa di pagamento a suo favore, e cioe il modo di acquisto (inter vivos o mortis causa) dei titoli che possa legittimarlo come promissario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2008

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)