Sez. 3, Sentenza n. 568 del 16/01/2004 (Rv. 569458 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento disciplinare nei confronti dei geologi - Delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine - Impugnazione dinanzi al tribunale con conseguente inizio della fase giurisdizionale - Consiglio nazionale dell'Ordine - Contraddittore necessario - Configurabilità - Legittimazione del Consiglio nazionale a proporre appello avverso la pronuncia del tribunale, di annullamento o di riforma della delibera - Sussistenza - Legittimazione, altresì, del Consiglio dell'Ordine regionale - Esclusione.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso Consiglio nazionale adottata, e non di quella del Consiglio dell'Ordine regionale, ormai superata dalla successiva decisione dell'organo amministrativamente sovraordinato. Pertanto, qualora il tribunale annulli o riformi la detta deliberazione, il solo Consiglio nazionale, e non anche il Consiglio dell'Ordine regionale, è legittimato a proporre appello per ottenere la conservazione del provvedimento amministrativo adottato a tutela degli interessi della categoria professionale, affidati dalla legge alla sua cura.
Riferimenti normativi: Legge 12/11/1990 num. 339 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)