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Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 08/11/2002 (Rv. 558335 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ordine dei geologi - Contraddittore necessario - Configurabilità - Organo dell'Ordine titolare dell'interesse giuridico a partecipare al processo.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558335-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di legittimazione alla partecipazione al giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare irrogata a carico di geologi, nel silenzio della legge n. 339 del 1990, deve ritenersi contraddittore necessario, in quanto portatore di un interesse giuridico ad essere parte nel processo, l'Ordine dei geologi, attraverso i suoi organi, ed in particolare attraverso il Consiglio Nazionale, contro la cui decisione definitiva si dirige in ogni caso l'impugnazione, e, qualora sia impugnato altresì il provvedimento del Consiglio Regionale, anche attraverso detto organo.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/1990 num. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)