Sez. 3, Sentenza n. 25637 del 07/12/2007 (Rv. 600796 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Controversia sul riconoscimento della qualifica di psicoterapeuta nel regime di cui alla legge n. 56 del 1989 - Legittimazione a stare in giudizio in capo al Consiglio dell'Ordine degli psicologi regionale - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
In tema di riconoscimento della qualifica di psicoterapeuta nel regime transitorio di cui alla legge n. 56 del 1989, nella controversia conseguente all'impugnativa della deliberazione negativa adottata dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi regionale, la legittimazione a stare in giudizio spetta al predetto Consiglio, quale organo rappresentativo dell'Ordine degli psicologi regionale.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)