Sez. 1, Sentenza n. 8990 del 05/07/2000 (Rv. 538250 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE | Competenza funzionale - Azione di danno in relazione di mera occasionalità con il fallimento, promossa dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, pendente alla data della dichiarazione di fallimento - "Vis actrattiva" del Tribunale fallimentare - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - IN GENERE
Le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità non sono attratte nella particolare sfera di competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 Legge Fall. (nella specie la S.C. ha affermato la estraneità alla competenza del Tribunale fallimentare dell'azione di risarcimento dei danni promossa dall'imprenditore, successivamente fallito, pendente in grado di appello alla data della dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)