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Sez. 1, Ordinanza n. 21708 del 09/11/2005 (Rv. 584772 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Controversie giudiziarie relative a rapporti preesistenti alla procedura concorsuale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584772-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Sono escluse dalla sfera di competenza del tribunale fallimentare - in relazione al disposto dell'art. 24 del r.d. n. 267 del 1942 (cosiddetta legge fallimentare) - le azioni che già esistevano nel patrimonio del fallito e che con il fallimento si trovano in una situazione di mera occasionalità e tanto a prescindere da ogni considerazione in ordine al fatto che il recupero di eventuali somme possa poi concorrere a formare l'attivo del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza della competenza del tribunale fallimentare in relazione alla cognizione di un'azione di recupero somme esperita dal curatore di un fallimento derivante dalla sproporzione esistente fra le opere eseguite da una società e i pagamenti effettuati dalla società dichiarata fallita in base a contratto di appalto intercorso fra le parti, che avrebbe potuto essere proposta anche dalla società, poi fallita, quando era ancora "in bonis", e ciò sul presupposto che la dichiarazione di fallimento si era posta, rispetto all'azione introdotta dalla curatela fallimentare, come un accadimento meramente occasionale, rilevante unicamente a determinare il mutamento del soggetto legittimato attivamente ad agire in giudizio ma non idoneo ad esplicare alcuna "vis attractiva" incidente sulla competenza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)