Sez. L, Sentenza n. 15347 del 09/08/2004 (Rv. 575305 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni per la invalidità civile - Nuova disciplina prevista dall'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998 - Verifica dello stato invalidante ed erogazione della prestazione - Necessità di doppio giudizio - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni per l'invalidità civile, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998 deve escludersi (non diversamente da quanto accadeva per la legislazione precedente, cioè in base all'art. 11 della legge n. 537 del 1993 ed al d.P.R. n. 698 del 1994), che occorra un doppio procedimento giudiziario per la verifica dello stato invalidante e per l'erogazione delle prestazioni, atteso che, se è vero che il comma terzo di detta norma dispone che resta fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici di cui all'art. 11 citato, tuttavia quest'ultimo, al punto b), faceva riferimento esclusivamente alla fase amministrativa, là dove delegava ad un successivo regolamento il riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile e poneva come criterio quello della distinzione del procedimento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle Commissioni mediche di cui all legge n. 295 del 1990 ed ai prefetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)