Sez. 6, Sentenza n. 33916 del 19/06/2012 Cc. (dep. 06/09/2012) Rv. 253178 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI | Ordinanza ex art. 409, comma quarto, cod. proc. pen. - Indicazione della necessità di effettuare una C.T. - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI
Non è abnorme il provvedimento del gip che, nel respingere una richiesta di archiviazione, indichi al P.M. la necessità di effettuare una consulenza tecnica, precisando l'oggetto e l'ambito della stessa (nella specie, verificare se una sostanza posta in vendita potesse qualificarsi come "medicinale"), in quanto, in tal modo, non vengono violate le prerogative della pubblica accusa, non essendo a quest'ultima precluso di optare per un diverso accertamento tecnico o, comunque, di articolare, in concreto, i quesiti nella maniera ritenuta più opportuna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)