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Sez. 2, Ordinanza n. 22625 del 20/04/2001 Cc. (dep. 31/05/2001) Rv. 219886 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Necessità di ulteriori indagini - Ordinanza - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219886-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di archiviazione, i provvedimenti ordinatori previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 409 cod. proc. pen., con i quali il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da svolgere o lo invita a formulare la imputazione, non sono impugnabili anche se siano stati adottati in violazione del contradditorio, giacché manca una specifica disposizione che preveda il ricorso per cassazione (Fattispecie in cui era stato omesso l'avviso dell'udienza camerale al pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)