Sez. 6, Sentenza n. 1783 del 19/12/2005 Cc. (dep. 17/01/2006) Rv. 233388 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Ordinanza del G.i.p. che richiede nuove indagini ex art. 409, comma quarto, cod.proc.pen. - Indicazione del solo interrogatorio dell'indagato - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al P.M. lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)