diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2634 del 27/04/1982 (Rv. 420493 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTI RIMESSI AL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420493-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTI RIMESSI AL GIUDICE.*

Il principio "inadimplenti non est adimplendum" trova fondamento nel nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le opposte prestazioni delle parti e risponde alla esigenza della simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni collegate dal rapporto sinallagmatico, sicché la legge consente al contraente, chiamato ad adempiere la sua obbligazione, di astenersi temporaneamente dall'adempimento fino a quando l'altro contraente non adempia o non offra di adempiere la propria. Conseguentemente, a tal fine, è necessario procedere non soltanto al riscontro, sul piano probatorio, dei dedotti reciproci inadempimenti e della loro importanza, ma altresì ad una valutazione non separata ma comparativa delle condotte di entrambe le parti contraenti, onde accertare, in rapporto alla relazione logica e cronologica dei vari inadempimenti, il nesso causale che possa giustificare, nei limiti dell'adeguatezza e della proporzionalità, l'inadempimento di quel contraente, e quindi il suo rifiuto di adempimento, nei confronti di quello dell'altro. (Conf 3151/80, mass n 406944, sulla seconda parte; (Conf 5457/79, mass n 402042, sulla seconda parte; (Conf 2353/74, mass n 370748, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)