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Sez. 5 - , Sentenza n. 5131 del 28/02/2017 (Rv. 643236 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Credito IRPEG e debito di imposta sostitutiva dell'IRPEG – Compensazione verticale - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643236-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 non prevede la possibilità di una compensazione verticale di un credito IRPEG con un debito di imposta sostitutiva di quest'ultima, ma solo quella di compensare tale imposta sostitutiva con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta precedenti. IRPEG ed imposta sostitutiva sono, infatti, retti da "ratio" diverse e danno luogo a due distinti regimi fiscali, in quanto la prima colpisce il reddito complessivo delle società di capitali, mentre la seconda si applica sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale; inoltre, all'imposta sostitutiva si applica l'aliquota agevolata del 19%, rispetto a quella ordinaria del 34% prevista per l'IRPEG, subordinata ad espressa opzione da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 54, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 1, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)