Sez. 5, Sentenza n. 27178 del 22/12/2014 (Rv. 634250 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Credito IRPEG - Utilizzo in compensazione per omettere il pagamento di acconto ILOR - Possibilità - Modalità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In materia tributaria, il contribuente può calcolare l'acconto ILOR per l'anno in corso facendo riferimento al debito ILOR emergente dalla dichiarazione o a quello previsto per l'anno successivo e, successivamente, procedere al calcolo del saldo con impiego di un credito IRPEG in compensazione, in quanto l'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, consente al contribuente, al momento della determinazione dell'acconto da pagare per un determinato anno, relativamente alle su indicate imposte, di computare in diminuzione (e quindi di compensare) l'ammontare delle eccedenze di imposta risultanti nell'anno precedente, anche se esse riguardino un'imposta e l'acconto, da pagare nell'anno successivo, un altro e diverso tributo.
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1977 num. 97 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1992 num. 66 art. 2, Legge 23/03/1997 num. 97 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)