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Sez. 5 - , Sentenza n. 16532 del 05/07/2017 (Rv. 644884 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Obbligazione tributaria - Estinzione per compensazione - Compensazione di un debito relativo all'imposta di registro con un credito relativo all'IVA - Fattispecie antecedente l'entrata in vigore del d.m. 8 novembre 2011 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644884-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di compensazione delle obbligazioni tributarie, allorché il contribuente, avendo corrisposto una somma a titolo di IVA in relazione ad un acquisto immobiliare poi risultato assoggettabile unicamente ad imposta di registro, impugni l’avviso di liquidazione di tale ultima imposta, assumendo di avere diritto al conguaglio tra le due somme ed al rimborso dell’eccedenza corrisposta a titolo di IVA in relazione a fattispecie antecedente all’entrata in vigore del d.m. 8 novembre 2011, trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, con conseguente impossibilità di compensare il credito relativo all'IVA indebitamente corrisposta ed il debito per l’imposta di registro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DM min. EFI 08/11/2011, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)