Sez. 3, Sentenza n. 2632 del 27/04/1982 (Rv. 420487 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - ADEMPIMENTO TARDIVO - PAGAMENTO DI PARTE DEI CANONI PRIMA E DI ALTRA PARTE DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - ADEMPIMENTO TARDIVO - PAGAMENTO DI PARTE DEI CANONI PRIMA E DI ALTRA PARTE DOPO LA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Poiché l'adempimento tardivo delle prestazioni scadute prima della domanda di risoluzione proposta dalla controparte vale ad impedire la risoluzione del rapporto soltanto se sia integrale e definitivo, in tema di rapporti obbligatori con prestazioni periodiche, come nella locazione, qualora alcune prestazioni parziali siano state adempiute tardivamente prima della domanda di risoluzione ed altre siano state tardivamente adempiute dopo tale data, le prime devono essere valutate insieme con le seconde allo scopo della valutazione globale del comportamento dell'obbligato - che stante l'unità del rapporto obbligatorio non può essere apprezzato frammentariamente e quindi dell'importanza dell'inadempimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)