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Sez. 2, Sentenza n. 6643 del 31/07/1987 (Rv. 454871 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPEDIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - OFFERTA DI ADEMPIMENTO ANTERIORE ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454871-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPEDIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - OFFERTA DI ADEMPIMENTO ANTERIORE ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RILEVANZA.*

Poiché la gravità dell'inadempimento, in base al combinato disposto degli artt. 1453, primo comma, e 1455 cod. civ., costituisce la premessa necessaria della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, la legittimità o illegittimità del rifiuto, opposto alla offerta di adempimento tardivo dal contraente che in quel momento, nella sua libera Determinazione, non abbia ancora proposto la domanda di risoluzione, deve essere accertata nel giudizio di risoluzione instaurato da detto contraente successivamente al rifiuto stesso. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., se sussistono oppur no gli estremi dell'inadempimento di non scarsa importanza, ossia grave, non può omettere di valutare l'offerta di adempimento intervenuta anteriormente alla proposizione della domanda di risoluzione. (V 2345/87, mass n 451532; (V 1531/85, mass n 439529; (V 2632/82, mass n 420487; (V 6247/81, mass n 417057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)