Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2530 del 10/02/2015 (Rv. 634264 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Atto di costituzione del fondo patrimoniale - Natura - Atto gratuito - Azione revocatoria ordinaria - Condizioni - Anteriorità del credito - Necessità - Successiva modificazione quantitativa dello stesso - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l'"animus novandi" e l'"aliquid novi". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto priva di effetto novativo la rinegoziazione del debito con emissione di cambiali, avvenuta pochi giorni dopo la costituzione del fondo patrimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)