Sez. L, Sentenza n. 19036 del 05/09/2006 (Rv. 592364 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA | Riserva di gravame - Proposizione - Termine - Disciplina ex art. 340, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza - Termine alternativo previsto dalla disposizione citata - Carattere acceleratorio - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA
Nel rito del lavoro, il termine per la riserva d'appello avverso le sentenze non definitive - trovando applicazione la disciplina ordinaria dettata dall'art. 340, primo comma, cod. proc. civ. - decorre dal compimento delle attività mediante le quali la sentenza è resa pubblica, costituite dal deposito in cancelleria di cui il cancelliere dà atto con l'apposizione della data e della firma. A partire da tale momento la riserva deve essere espressa entro il termine per appellare, e, in ogni caso non oltre la prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione della sentenza stessa; questo secondo termine alternativo ha carattere acceleratorio e quindi riguarda l'ipotesi in cui tale prima udienza preceda la scadenza del termine naturale per impugnare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)