Sez. 1, Sentenza n. 10238 del 20/01/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179475 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano qualora le due decisioni siano conformi. Tale principio va inteso non nel senso che il giudice di appello possa limitarsi a richiamare la motivazione del primo giudice o possa esimersi da una propria autonoma motivazione, altrimenti si avrebbe una sostituzione e non una integrazione delle due motivazioni, bensì nel senso che il giudice di appello bene può non trattare diffusamente tutti gli argomenti discussi ed esaminati in primo grado, qualora nei motivi di appello non siano addotte considerazioni diverse da quelle già disattese con motivazione ritenuta esauriente; o addirittura non affrontare una questione, non rilevabile d'ufficio, qualora nei motivi di appello non vi siano deduzioni in proposito o vi siano deduzioni generiche o palesemente inconsistenti, ossia insuscettibili di accoglimento. Quindi bene il giudice di appello può dare per ormai acquisito un accertamento in fatto non contestato specificamente nei motivi di appello, limitandosi a prendere in esame soltanto le altre deduzioni difensive, in modo da completare ed integrare la motivazione del primo giudice. (Conf mass n 171099; (Conf mass n 168740).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)