Sez. 1, Sentenza n. 2386 del 25/09/1985 Cc. (dep. 19/11/1985) Rv. 171099 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITÀ.*
La particolare cognizione di merito attribuita al giudice di appello è volta a verificare non tanto la legalità formale del provvedimento impugnato, quanto la legittimità sostanziale di esso. Pertanto egli è tenuto ad eliminare le eventuali nullità rilevate e correggere gli errori riscontrati nella motivazione adottata dal primo giudice, integrandola, se del caso, anche con argomentazioni basate su elementi, diversi da quelli utilizzati. Peraltro, le motivazioni di primo grado e di appello, omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazioni, si completano a vicenda venendo a costituire una sola entità logico-giuridica, e a questa va fatto riferimento per giudicare della congruità della decisione. (V mass n 150353; (V mass n 145680).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)