Sez. 1, Sentenza n. 4401 del 02/07/1988 (Rv. 459383 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PRONUNCIA DI AMMISSIBILITÀ DA PARTE DI GIUDICE INCOMPETENTE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PRONUNCIA DI AMMISSIBILITÀ DA PARTE DI GIUDICE INCOMPETENTE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - AMMISSIBILITÀ.*
La pronuncia d'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale definisce non una fase di un unico rapporto processuale, ma un procedimento autonomo, ancorché strumentalmente collegato, rispetto a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda. Pertanto, anche se detta pronuncia provenga da un giudice incompetente, perché, riguardando un minore, sia resa dal tribunale ordinario anziché dal tribunale per i minorenni (art. 38 disp. Att. Cod. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), la definitività della pronuncia medesima comporta formazione del giudicato (che copre anche detta incompetenza sul giudizio di ammissibilità) ed autorizza l'interessato ad introdurre il giudizio di merito davanti al giudice su di esso competente, cioè davanti al tribunale per i minorenni, il quale, ove venga erroneamente richiesta una nuova statuizione sull'ammissibilità dell'Azione, non può dichiarare la litispendenza, difettandone i presupposti, né pronunciare in ordine alla proponibilità della domanda, già decisa dall'intervenuto giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)