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Sez. 1, Sentenza n. 7487 del 24/08/1994 (Rv. 487756 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Pronuncia di ammissibilità da parte di giudice incompetente - Formazione del giudicato - Giudizio di merito - Introduzione davanti al giudice competente - Nuova statuizione sull'ammissibilità dell'azione - Richiesta al giudice competente - Pronuncia sull'ammissibilità o declaratoria di litispendenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487756-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

La pronuncia di ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale definisce non una fase di un unico rapporto processuale, ma un procedimento autonomo, ancorché strumentalmente collegato, rispetto a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda. Pertanto, anche se detta pronuncia provenga da giudice incompetente, perché, riguardando un minore, sia resa dal tribunale ordinario anziché dal tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), la definitività della pronuncia medesima comporta formazione del giudicato (che copre anche detta incompetenza sul giudizio di ammissibilità) ed autorizza l'interessato ad introdurre il giudizio di merito davanti al giudice su di esso competente, cioè davanti al tribunale per i minorenni, il quale, ove venga erroneamente richiesta una nuova statuizione sull'ammissibilità dell'azione, non può dichiarare la litispendenza, difettandone i presupposti, né pronunciare in ordine alla proponibilità della domanda, già deciso dall'intervenuto giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)