Sez. 1, Sentenza n. 7309 del 06/08/1994 (Rv. 487684 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Pronuncia da parte di giudice incompetente - Definitività della stessa - Conseguenze - Giudizio di merito - Introduzione avanti al giudice competente - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale ed il successivo giudizio di merito, pur essendo tra loro collegati, hanno integrale autonomia, per cui ben possono svolgersi innanzi a giudici diversi. In particolare, ove la pronuncia sull'ammissibilità provenga da un giudice incompetente (perché, riguardando un minore, sia reso da un tribunale ordinario anziché dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 68 legge n. 184 del 1983), la definitività di detta pronuncia comporta la formazione del giudicato, che copre anche l'incompetenza del giudizio di ammissibilità, ed autorizza l'interessato ad introdurre il giudizio di merito avanti al giudice su di esso competente, e cioè il tribunale minorile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)