Sez. 3, Sentenza n. 67 del 14/01/1971 (Rv. 349394 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DEBITO DEL CANONE E DEBITO DEL MAGGIOR DANNO - DIFFERENZA - DEBITI DI VALUTA E DEBITI DI VALORE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - DEBITO DEL CANONE E DEBITO DEL MAGGIOR DANNO - DIFFERENZA - DEBITI DI VALUTA E DEBITI DI VALORE.*
Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata e soggetto, in base all'art 1591 cod civ, ad un duplice obbligò quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegnà l'altro (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore. Il primo di tali obblighi, concretandosi in un debito determinato sin dal momento della sua nascita in una espressione monetaria, appartiene alla categoria dei debiti di valuta, sottoposti al principio nominalisticò il secondo, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)