Sez. 3, Sentenza n. 5566 del 30/10/1984 (Rv. 437240 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA AL RILASCIO DI UN'IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE IN VIRTÙ DI CONTRATTO SOGGETTO A PROROGA - MANCATA RESTITUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA AL RILASCIO DI UN'IMMOBILE CONDOTTO IN LOCAZIONE IN VIRTÙ DI CONTRATTO SOGGETTO A PROROGA - MANCATA RESTITUZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE.*
Il conduttore di un immobile, in virtù di contratto soggetto a proroga legale, il quale - condannato, con sentenza passata in giudicato, al rilascio - non restituisca il bene al locatore, è tenuto nei confronti di questi, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., al pagamento del canone soggetto al blocco fino alla data della riconsegna oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno, consistente nella differenza tra quel canone e quello che sarebbe stato corrisposto da un nuovo conduttore, nel determinare il quale il giudice deve applicare le successive leggi vincolistiche, salva la prova - il cui Onere è a carico del locatore - che il nuovo conduttore avrebbe rinunciato al diritto attribuitogli dalla legge di corrispondere il canone in una certa misura. (V 5984/81, mass n 416768; (V 3530/72, mass n 361475; (V 67/71, mass n 349394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)