Sez. 1, Sentenza n. 8982 del 25/07/1992 (Rv. 478343 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici | Giudizio di delibazione - Misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi - Relativo provvedimento - Natura - Presupposti.
Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici
Il provvedimento con il quale la corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, dispone, a norma dell'art. 8 n. 2 del Concordato del 18 febbraio 1984 (ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi, rientra tra i provvedimenti a natura anticipatoria, diretti cioè ad assicurare preventivamente la fruttuosità pratica della decisione definitiva, ed è subordinato all'accertamento da parte della corte, in via puramente delibatoria, sia del diritto della richiedente al conseguimento dell'indennità (cosiddetto "fumus boni iuris"), sia del pericolo di pregiudizio alla sua attuazione in pendenza del giudizio per farla valere in via ordinaria (cosiddetto "periculum in mora").
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)