Sez. 1, Sentenza n. 17535 del 19/11/2003 (Rv. 568292 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Giudizio di delibazione - Misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi - Provvedimento - Natura - Presupposti - Impugnabilità con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Il provvedimento con il quale la corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell'art. 8, numero 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la "fruttuosità pratica" della decisione definitiva), ed è subordinato all'accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennità e degli alimenti ("fumus boni iuris"), nonché del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia ("periculum in mora"); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)