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Sez. 1, Sentenza n. 677 del 21/01/1992 (Rv. 475397 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta | Diritto dell'autore della violazione - Configurabilità - Comunicazioni dovute dalla P.A. per il suo esercizio - Individuazione.
Stato
decisa il 1992-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475397-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta

La legge 24 novembre 1981 n. 689, pur attribuendo all'autore della violazione il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta e di evitare, in tal modo, la presentazione del rapporto, non impone che al medesimo soggetto sia data anche comunicazione di tale suo diritto - costituendo, pertanto, quest'ultimo oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore; mentre, per consentire l'esercizio del diritto stesso è necessario che all'interessato, in occasione della contestazione dell'infrazione, sia reso noto l' ammontare delle spese del procedimento e sia indicato l'ufficio presso il quale il pagamento può essere eseguito.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)