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Sez. 1, Sentenza n. 6930 del 24/07/1997 (Rv. 506235 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Termine ex art. 16 legge n. 689 del 1981 - Obbligo di osservanza - Sussistenza - Omesso avvertimento nel verbale di accertamento della facoltà di avvalersi del pagamento stesso - Irrilevanza - Omessa indicazione delle spese del procedimento amministrativo e del luogo di effettuazione del pagamento - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506235-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In tema di infrazioni amministrative sanzionate con pena pecuniaria, il termine per il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, deve essere osservato a prescindere dal fatto che la violazione della contestazione non contenga l'avvertimento della facoltà di avvalersi del pagamento stesso ed anche quando l'Amministrazione ne contesti l'ammissibilità o si rifiuti di riceverlo, essendo in tal caso onere dell'interessato di provvedere, in conformità delle disposizioni degli artt. 1208 e segg. cod. civ., all'offerta della somma che egli ritiene dovuta, senza essere vincolato alla determinazione della sanzione contenuta nel verbale di accertamento. Tale principio non trova deroga neppure nel caso in cui l'ingiunto non sia posto a conoscenza dell'ammontare delle spese del procedimento o dell'ufficio presso il quale effettuare il pagamento in misura ridotta, omissioni che comportano il solo effetto di spostare l'inizio del decorso del termine per il pagamento ridotto sino al momento in cui il trasgressore abbia avuto conoscenza di tali elementi (il che avviene, al più tardi, con l'ordinanza che, applicando la sanzione pecuniaria, ne ingiunge il pagamento presso un determinato ufficio).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)