Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 30/04/1982 (Rv. 420585 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973 - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI SUI REDDITI - CONTROVERSIE DI NATURA REALE IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973 - ABOLIZIONE DELLE IMPOSTE REALI SUI REDDITI - CONTROVERSIE DI NATURA REALE IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERI.*
A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, che ha abolito le imposte reali sui redditi, il giudice che deve applicare l'art. 15 cod. proc. civ. in tema di causa avente natura reale immobiliare, se non può ricavare dagli Atti elementi utili per la stima, deve ritenere, in applicazione del criterio sussidiario contenuto nel terzo comma dello stesso art. 15 del codice di rito, la causa di valore indeterminabile e quindi di Competenza del tribunale a norma dell'art. 9 comma secondo cod. proc. civ.. (Conf 4718/80, mass n 408533; (Conf 4036/80, mass n 407948).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)