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Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 24/06/1983 (Rv. 429258 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI LINEE ELETTRICHE ABUSIVAMENTE INSTALLATE - NATURA - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429258-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA ALLA RIMOZIONE DI LINEE ELETTRICHE ABUSIVAMENTE INSTALLATE - NATURA - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della Competenza per valore, la domanda diretta alla rimozione di linee elettriche abusivamente installate sul proprio fabbricato costituisce un'actio negatoria servitutis e, pertanto, non ha carattere personale, bensì reale, al pari della domanda riconvenzionale del convenuto di Costituzione di servitù di elettrodotto, sicché entrambe tali domande, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (abolitivo di ogni Forma di imposizione diretta di carattere reale), in base al criterio stabilito dall'art. 15, ultimo comma, cod. proc. civ., se mancano elementi per la stima (da riferire all'intero immobile, salvo che la parte di questo su cui insiste l'elettrodotto sia censuariamente autonoma), vanno ritenute di valore indeterminabile e, quindi, di Competenza del tribunale. Nè rileva la dichiarazione dell'attore di contenimento della propria suindicata domanda e di quella di risarcimento dei danni (non determinata nell'ammontare), contestualmente proposta, nell'ambito della Competenza del pretore adito, operando siffatta clausola di contenimento solo per l'istanza risarcitoria, con la conseguente Competenza del tribunale anche per essa, per effetto del cumulo con l'altra domanda dell'attore. (V 2721/82, mass n 420585; (V 1117/82, mass n 418997; (V 4718/80, mass n 408533; (V 4036/80, mass n 407948).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)