Sez. 5, Sentenza n. 21772 del 05/12/2012 (Rv. 624269 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO | Riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio - Proposizione da parte dell'attore dell'eccezione di estinzione del precedente giudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO
Anche ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente prima della novella introdotta dalla legge del 18 giugno 2009, n. 69, ed applicabile "ratione temporis", l'estinzione del processo può essere accertata incidentalmente in diverso giudizio al fine di far valere un fatto estintivo della pretesa sostanziale verificatosi anteriormente all'estinzione del primo processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che, in sede di impugnazione della cartella di pagamento emessa sul presupposto della estinzione della controversia tributaria avverso l'atto presupposto, il contribuente può rimettere in discussione l'asserita definitività della pretesa impositiva, anche eccependo la definizione agevolata del giudizio d'impugnazione relativo all'avviso di liquidazione dell'imposta, avvenuta prima dell'estinzione dello stesso ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 393 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)