Sez. 1, Sentenza n. 17121 del 27/08/2004 (Rv. 577251 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO | Riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio - Proposizione, da parte dell'attore, dell'eccezione di estinzione del precedente - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO
Ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ., l'estinzione del processo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa; tuttavia la stessa può essere anche accertata incidentalmente in un diverso giudizio al fine di respingere un'eccezione di litispendenza, senza che sia necessaria la specifica proposizione dell'eccezione di estinzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)