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Sez. 3, Sentenza n. 7288 del 08/08/1996 (Rv. 499050 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Obbligo del conduttore di pagare il canone fino al momento dell'effettiva riconsegna - Offerta di restituzione del bene al locatore ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. - Effetto liberatorio.
Stato
decisa il 1996-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499050-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO

La subordinazione, ai sensi degli artt. 34 e 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392, della esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato ad uso diverso da quello abitativo al pagamento della indennità di avviamento, non esclude la permanenza dell'obbligo del conduttore di continuare a pagare il canone fino alla riconsegna del bene, anche se abbia cessato di utilizzarlo e si limiti a detenerlo, salvo che con comportamento conformato alla buona fede egli ne abbia offerto la restituzione al locatore nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 1216 cod. civ..

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)