Sez. 3, Sentenza n. 6270 del 10/07/1997 (Rv. 505890 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Mancato pagamento dell'indennità - Conseguenze - Diritto di ritenzione e di utilizzazione dell'immobile da parte del conduttore - Esclusione - Mera facoltà di detenzione per l'inefficacia esecutiva del provvedimento di rilascio - Sussistenza - Ulteriore godimento dell'immobile - Occupazione abusiva - Configurabilità - Conseguenze - Diritto del locatore al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, le disposizioni degli artt. 34 e 69 della legge sull'equo canone (legge 27 luglio 1978 n. 392) si limitano a subordinare l'efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio al pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento e quindi a legittimare il mantenimento della mera detenzione dell'immobile, e non attribuiscono invece al conduttore il diritto di fare uso dell'immobile pur dopo la cessazione del rapporto locatizio. Ne consegue che non è dovuto - in tale situazione di diritto - alcun compenso al locatore. Se, però, pur in assenza del pagamento dell'indennità di avviamento, persista il godimento dell'immobile, si configura un'occupazione abusiva che dà luogo ad una fattispecie risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (Nella specie la sentenza impugnata non aveva riconosciuto al locatore l'indennità di occupazione "ex" art. 1591 cod. civ. da lui richiesta, ritenendo il conduttore non in mora in difetto di un'offerta reale dell'indennità di avviamento; la S.C. ha annullato con rinvio tale pronuncia, poiché il giudice di merito non aveva accertato se si era verificata una mera detenzione dell'immobile oppure una sua occupazione senza titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)