Sez. 3, Sentenza n. 6090 del 26/04/2002 (Rv. 554019 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Obbligo del conduttore di pagare il canone fino al momento dell'effettiva riconsegna - Offerta di restituzione del bene al locatore ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. - Forma - Modalità - Effetti - Offerta di restituzione formulata mediante lettera raccomandata - Offerta formale - Configurabilità - Esclusione - Offerta non formale ex art. 1220 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, la subordinazione, ai sensi dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, della esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, al pagamento della indennità di avviamento, non esclude la permanenza dell'obbligo del conduttore di continuare a pagare il canone fino alla riconsegna del bene, anche se abbia cessato di utilizzarlo e si limiti a detenerlo, salvo che, con comportamento conformato alla buona fede, egli ne abbia offerto la restituzione al locatore nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 1216 cod. civ. e all'art. 1209 cod. civ., mediante cioè atto notificato al creditore "nelle forme prescritte per gli atti di citazione", e quindi a mezzo di ufficiale giudiziario, non essendo a tale fine viceversa idonea l'intimazione a riceverlo inviata al locatore a mezzo lettera raccomandata; quest'ultima vale peraltro quale offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 cod. civ. e, se illegittimamente rifiutata dal locatore, esclude la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione (cosicché per tale aspetto essa è parificabile all'offerta formale), e conseguentemente esclude per il conduttore, l'obbligo di pagare al locatore il corrispettivo convenuto previsto dall'art. 1591 cod. civ., riferendosi detta norma espressamente al "conduttore in mora".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1220, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)