Sez. 1, Sentenza n. 1960 del 17/01/1984 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162945 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA CONTUMACIALE - NORMA APPLICABILE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ORDINANZA CONTUMACIALE - NORMA APPLICABILE - CONDIZIONI.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia non si sottrae al regime generale stabilito dall'art. 200 cod. proc. pen. per l'impugnazione delle ordinanze pronunciate nel giudizio, allorquando si tratti di far valere un vizio proprio del provvedimento quale l'errata valutazione dell'impedimento a comparire o la Mancanza di motivazione e non già eventuali sue nullità implicanti un difetto di Costituzione del rapporto processuale. (V mass n 145067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)