diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7663 del 16/05/2012 (Rv. 622527 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Disciplina nazionale relativa al condono fiscale - Applicabilità - Esclusione nei casi di impedimento dell'effettività del recupero degli aiuti di Stato - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622527-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di recupero di aiuti di Stato, non può essere applicata la disciplina nazionale relativa al condono fiscale, ove contrasti con il principio di effettività del diritto comunitario, espressamente enunciato dall'art. 14, Comma terzo, del Regolamento CE n. 659 del 1999 del Consiglio in data 22 marzo 1999 in relazione al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso che il recupero di somme non versate a titolo di IRPEG ed ILOR dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali per effetto di esenzioni fiscali successivamente dichiarate incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea potesse venire impedita dalla definizione automatica conseguente al condono tombale di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/12/1995 num. 28 art. 3 com. 70, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/1993 num. 331 art. 66 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)