Sez. 1, Sentenza n. 25584 del 22/10/2008 (Rv. 605297 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Contratto stipulato in favore del terzo - Soggetto obbligato alla restituzione - Individuazione - Soggetto che ha stipulato il contratto - Conseguenze - Fattispecie in materia di contratto di albergo a favore di terzi.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
Nel caso di contratto di locazione o di contratto di albergo a favore di un terzo, colui che ha stipulato il contratto è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data della consegna, salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell'art.1591 cod. civ. (Nella specie, relativa a contratto di albergo a favore di terzi stipulato dall'Amministrazione comunale con la società che gestiva un albergo, in favore di famiglie senza tetto, la S.C. ha ritenuto che il Comune fosse tenuto al pagamento del corrispettivo maturato non soltanto sino alla disdetta, ma anche sino alla consegna effettiva del bene da parte dei terzi, salvo il maggior danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)