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Sez. 2, Sentenza n. 9662 del 24/07/2000 (Rv. 538694 - 01)

ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE | Natura - Servizi accessori alla concessione dell'uso dell'alloggio - Prevalenza rispetto alla prestazione tipica - Conseguenze - Autonomia degli stessi - Contratto misto - Configurabilità - Disciplina applicabile - Fattispecie in tema di concessione della disponibilità del Centro Congressi esistente presso l'albergo.
Stato
decisa il 2000-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538694-01

ALBERGHI - CONTRATTO DI ALBERGO E DI PENSIONE

Il contratto di albergo costituisce un contratto atipico, con il quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni di dare e di fare che si incentrano nella concessione dell'uso di un alloggio, cui si accompagnano altri servizi, strumentali ed accessori al primo, i quali, peraltro, cessano di essere tali allorché rivestano per la loro natura ed entità un carattere eccezionale rispetto a quelli comunemente forniti da alberghi della stessa categoria, ed assumano per il loro costo un'importanza di gran lunga prevalente rispetto al prezzo dell'alloggio. In tal caso, i predetti servizi acquistano una propria autonomia, potendo essere utilizzati anche da chi non è ospite dell'albergo, e potendo, comunque, formare oggetto di un negozio giuridico separato, quale l'appalto di servizio. Ne consegue che, in siffatte ipotesi, correttamente si ravvisa un contratto misto, avente ad oggetto sia le prestazioni alberghiere, sia le altre prestazioni, la cui disciplina giuridica va individuata, in base alla teoria dell'assorbimento, che privilegia la disciplina dell'elemento in concreto prevalente, in quella predisposta per l'appalto di servizi.(Nella specie, una società si era impegnata nei confronti di un'altra sia alla esecuzione di prestazioni alberghiere propriamente dette - messa a disposizione di centodieci camere d'albergo e comuni servizi accessori relativi - sia a concedere la disponibilità del Centro congressi esistente presso l'albergo, per la quale era stato previsto un corrispettivo di gran lunga superiore a quello pattuito per le camere. La S.C., alla stregua dei principi di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, ritenuta prevalente la disciplina del contratto di appalto di servizi rispetto a quello di albergo, aveva riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo pattuito per il ritardo con il quale erano state messe a disposizione le sale per il congresso, rimedio previsto in relazione al contratto di appalto, ed estraneo, invece, alla disciplina del contratto di albergo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)