Sez. L, Sentenza n. 2458 del 27/03/1990 (Rv. 466167 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO NAUTICO A TEMPO INDETERMINATO O IN REGIME DI CONTINUITÀ - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - RAPPORTI DI LAVORO NAUTICO A TEMPO INDETERMINATO O IN REGIME DI CONTINUITÀ - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE.*
Con riguardo ai rapporti di lavoro nautico a tempo indeterminato (o in regime di continuità), qualunque sia la causa estintiva, il luogo di cessazione del rapporto (rilevante, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., ai fini della Competenza territoriale in ordine alle relative controversie) va individuato in quello dello sbarco solo nel caso in cui l'atto (o il fatto) estintivo si sia verificato durante la navigazione. (nella specie, con riguardo a rapporto estintosi successivamente allo sbarco, la C.S. ha riconosciuto la Competenza del pretore del luogo di domicilio del lavoratore, individuandovi il luogo in cui si era verificata l'Estinzione del rapporto). (V 3925/89, mass n 463761; (V 2922/89, mass n 460130; (V 1709/89, mass n 462450; (V 2291/87, mass n 451499).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 342, Cod. Navig. art. 343, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)